- Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei provvedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
Capo I – sono definite le procedure da seguire per la costruzione e la certificazione degli impianti di ascensori e dei loro componenti e per l’apposizione della marcatura CE, garantendo il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati nell’allegato I del decreto.
Capo II – sono fissate le regole nazionali che devono essere seguite per la corretta messa in esercizio degli ascensori in servizio privato, per le verifiche periodiche e straordinarie e per la manutenzione degli impianti.
Il DPR 162/99 è entrato in vigore il 30 giugno 1999, per cui tutti gli ascensori installati a partire da quella data devono essere conformi alle disposizioni di cui al Capo I. Gli ascensori installati prima di tale data, invece, dovranno rispettare, relativamente alle loro caratteristiche tecniche e costruttive, la normativa nazionale vigente all’epoca della loro installazione. Al contrario, le disposizioni relative alla manutenzione e alle verifiche periodiche e straordinarie, di cui al Capo II del regolamento, si applicano indistintamente a tutti gli ascensori in esercizio, indipendentemente dall’epoca della loro installazione.
- “Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti” e “Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti” – UNI 10411-1&2
- “Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti” – UNI EN 81-80
- DM 37/2008 (ex legge 46/90) – per la sostituzione di parti rotte o logorate, oppure per interventi di modernizzazione più o meno estesi.